Club Alpino Italiano
STATUTO
TESTO ADOTTATO DALL’ASSEMBLEA DEI DELEGATI DI VERONA
(14 GENNAIO 2001 E 30 NOVEMBRE 2003)
REVISIONATO DAL COMITATO CENTRALE DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO A MILANO
(17 GENNAIO 2004)
MODIFICATO DALL’ASSEMBLEA DEI DELEGATI DI RIVA DEL GARDA
(22 E 23 MAGGIO 2010)
E DALL’ASSEMBLEA DEI DELEGATI DI VERONA
(18 DICEMBRE 2010)
INDICE GENERALE
PARTE PRIMA – ASSOCIAZIONE – SOCI – STRUTTURA CENTRALE
TITOLO I COSTITUZIONE – FINALITÀ – SEDE – ORDINAMENTO – PATRIMONIO
TITOLO II DEI SOCI
TITOLO III DELL’ASSEMBLEA DEI DELEGATI (AD)
TITOLO IV DEGLI ORGANI CENTRALI
CAPO I – COMITATO CENTRALE DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO (CC)
CAPO II – COMITATO DIRETTIVO CENTRALE (CDC) – PRESIDENTE GENERALE (PG)
CAPO III – ORGANI TECNICI CENTRALI E STRUTTURE OPERATIVE
CAPO IV – COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI
CAPO V – COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI
TITOLO V DELL’ORGANIZZAZIONE CENTRALE – DIREZIONE – AMMINISTRAZIONE – CONTABILITÀ – BILANCI
PARTE SECONDA – STRUTTURE TERRITORIALI
TITOLO VI DELLE SEZIONI
TITOLO VII DEI RAGGRUPPAMENTI REGIONALI DI SEZIONI
PARTE TERZA – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
TITOLO VIII DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Abbreviazioni usate nello Statuto e nel Regolamento generale:
AD = Assemblea dei Delegati; ARD = Assemblea Regionale dei Delegati
CC = Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo (ex Consiglio Centrale)
CDC = Comitato Direttivo Centrale (ex CdP = Comitato di Presidenza)
CDR = Comitato Direttivo Regionale (ex Delegazione Regionale)
GR = Gruppo Regionale (abbreviazione di Raggruppamento Regionale di Sezioni)
PG = Presidente Generale; PR = Presidente Regionale
INDICE PER ARTICOLI E MATERIA
PARTE PRIMA – ASSOCIAZIONE – SOCI – STRUTTURA CENTRALE
TITOLO I – COSTITUZIONE – FINALITÀ – SEDE – ORDINAMENTO – PATRIMONIO
(adottato a Verona il 18 dicembre 2010)
Art. 1 – Costituzione e finalità
Art. 2 – Denominazione e stemma
Art. 3 – Sede sociale e sede legale – Anno sociale
Art. 4 – Ordinamento – Personalità giuridica
Art. 5 – Autonomia patrimoniale
TITOLO II – DEI SOCI
Art. 6 – Categorie di soci
Art. 7 – Soci onorari
Art. 8 – Soci benemeriti, ordinari, famigliari e giovani
Art. 9 – Diritti e doveri del socio
Art. 10 – Perdita della qualifica di socio
Art. 11 – Rinvio al regolamento generale
TITOLO III – DELL’ASSEMBLEA DEI DELEGATI (AD)
Art. 12 – Assemblea dei delegati – Delegati
Art. 13 – Compiti dell’AD
Art. 14 – Modalità di funzionamento dell’AD
TITOLO IV – DEGLI ORGANI CENTRALI
Art. 15 – Comitato centrale di indirizzo e di controllo
Art. 16 – Compiti del CC
Art. 17 – Modalità di funzionamento del CC
Art. 18 – Presidenza – Comitato direttivo centrale 3I
Art. 19 – Compiti del CDC e del PG
Art. 20 – Organi consultivi – Organi operativi – Strutture operative
Art. 21 – Collegio nazionale dei revisori dei conti
Art. 22 – Collegio nazionale dei probiviri
TITOLO V – DELL’ORGANIZZAZIONE CENTRALE – DIREZIONE – AMMINISTRAZIONE – CONTABILITÀ – BILANCI
Art. 23 – Organizzazione – Direttore – Amministrazione – Contabilità – Bilanci
PARTE SECONDA – STRUTTURE TERRITORIALI
TITOLO VI – DELLE SEZIONI
Art. 24 – Costituzione, finalità e ordinamento delle sezioni
Art. 25 – Coordinamenti locali di sezioni
Art. 26 – Costituzione, finalità e ordinamento delle sottosezioni
Art. 27 – Scioglimento delle sezioni e delle sottosezioni
Art. 28 – Rinvio al regolamento generale
Art. 29 – Sezioni nazionali
Art. 30 – Sezioni particolari
Art. 31 – Altre sezioni
TITOLO VII – DEI RAGGRUPPAMENTI REGIONALI DI SEZIONI
Art. 32 – Costituzione, finalità e ordinamento
Art. 33 – Coordinamenti locali di sezioni
Art. 34 – Rinvio al regolamento generale
PARTE TERZA – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
TITOLO VIII – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Art. 35 – Cariche sociali
Art. 36 – Responsabilità personali e collegiali – Regolamento disciplinare
Art. 37 – Ordinamento delle strutture territoriali
Art. 38 – Regolamento generale
Art. 39 – Modifiche dello statuto
Art. 40 – Interpretazione autentica dell’ordinamento del Club alpino italiano
Art. 41 – Scioglimento del Club alpino italiano
Art. 42 – Poteri di vigilanza
PARTE PRIMA – ASSOCIAZIONE – SOCI – STRUTTURA CENTRALE
TITOLO I – COSTITUZIONE – FINALITÀ – SEDE – ORDINAMENTO – PATRIMONIO
(adottato a Verona il 14 gennaio 2001)
Art. 1 – Costituzione e finalità
- Il Club alpino italiano (C.A.I.), fondato in Torino nell’anno 1863 per iniziativa di Quintino Sella, libera associazione nazionale, ha per iscopo l’alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane, e la difesa del loro ambiente naturale.
Art. 2 – Denominazione e stemma
- La denominazione e lo stemma appartengono al Club alpino italiano per tradizione storica.
Art. 3 – Sede sociale e sede legale – Anno sociale
- La sede sociale, con gli archivi storici, la biblioteca nazionale e il museo nazionale della montagna, è a Torino.
- La sede legale è a Milano.
- L’anno sociale decorre dal 1°gennaio al 31 dicembre.
Art 4 – Ordinamento – Personalità giuridica
- Il Club alpino italiano è costituito dai soci riuniti liberamente in un numero indeterminato di sezioni, di cui al Titolo VI; coordinate in raggruppamenti regionali, secondo le norme previste al Titolo VII.
- Sono organi del Club alpino italiano:
a) l’assemblea dei delegati (AD),
c) il comitato direttivo centrale (CDC),
d) il presidente generale (PG),
e) il collegio nazionale dei revisori dei conti,
f) il collegio nazionale dei probiviri. - Gli uffici degli organi centrali, di cui al Titolo IV, della direzione, di cui al Titolo V, e gli uffici subordinati costituiscono la struttura centrale, ove è posta la sede legale del Club alpino italiano; le sezioni e i loro raggruppamenti regionali costituiscono le sue strutture territoriali.
- Il Club alpino italiano è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, sancita dalla legge 26 gennaio 1963, n.91; tutte le sue strutture territoriali sono soggetti di diritto privato.
- Il Club alpino italiano adotta propri regolamenti per la organizzazione e per il funzionamento amministrativo della struttura centrale – anche in deroga alla legge 15 marzo 1975, n.70 e alle altre disposizioni di legge e di regolamento in vigore per gli enti pubblici nazionali.
Art. 5 – Autonomia patrimoniale
- Il Club alpino italiano e le singole strutture territoriali hanno ciascuno una autonomia patrimoniale conforme al proprio ordinamento e possono acquistare, possedere e alienare beni e diritti.
- Per il raggiungimento delle finalità istituzionali il Club alpino italiano e le sue strutture territoriali dispongono:
a) delle quote associative, dei contributi ordinari e straordinari dei soci;
b) dei contributi pubblici;
c) dei contributi, lasciti e donazioni di soggetti privati;
d) di ogni altro tipo di entrata, anche derivante da attività economiche, intraprese a sostegno e per il perseguimento delle finalità istituzionali. - L’alienazione a soggetti estranei al Club alpino italiano di rifugi e altre opere alpine e la costituzione di vincoli reali sugli stessi, ove di proprietà delle strutture territoriali, debbono essere preventivamente approvati dal CC e, ove di proprietà del Club alpino italiano, dall’AD.
TITOLO II – DEI SOCI
(adottato a Verona il 30 novembre 2003)
Art. 6 – Categorie di soci
- Sono previste le seguenti categorie di soci: onorari, benemeriti, ordinari, famigliari e giovani.
- Non è ammessa alcuna altra categoria di soci.
Art. 7 – Soci onorari
- Possono essere designati soci onorari le personalità che hanno acquisito alte benemerenze nel mondo alpinistico o nel Club alpino italiano.
- La nomina del socio onorario spetta alla AD, su proposta del CC.
- Il socio onorario ha i diritti del socio ordinario; il suo nome è inserito in apposito albo d’onore conservato presso la presidenza generale del Club alpino italiano.
Art. 8 – Soci benemeriti, ordinari, famigliari e giovani
- Sono soci benemeriti le persone giuridiche, che conseguono l’iscrizione ad una sezione e versano alla stessa un notevole contributo.
- Sono soci ordinari le persone fisiche di età maggiore di anni diciotto.
- Sono soci famigliari i componenti del nucleo famigliare del socio ordinario, con esso conviventi, di età maggiore di anni diciotto.
- Sono soci giovani i minori di anni diciotto.
- E’ ammessa l’adesione al Club alpino italiano di cittadini stranieri.
Art. 9 – Diritti e doveri del socio
- I soci hanno i diritti e i doveri previsti dall’ordinamento della struttura centrale e delle strutture territoriali.
- Con l’adesione al Club alpino italiano il socio assume l’impegno di operare per il conseguimento delle finalità istituzionali; di ottemperare alle norme dello statuto, del regolamento generale, nonché dei regolamenti e delle disposizioni che, in conseguenza dei primi, gli organi del Club alpino italiano e delle strutture territoriali pertinenti sono legittimati ad adottare; di tenere comportamenti conformi ai principi informatori del Club alpino italiano e alle regole di una corretta ed educata convivenza.
- L’impegno è assunto dal socio personalmente e – nell’esercizio delle funzioni di un organo della struttura centrale del Club alpino italiano o delle strutture territoriali, del quale il socio sia componente – collegialmente.
- I soci, purché maggiorenni, hanno il diritto di voto nelle assemblee della loro sezione ed il diritto di esercitarvi l’elettorato attivo e passivo, nonché di assumere incarichi nel Club alpino italiano, secondo l’ordinamento della struttura centrale e delle strutture territoriali.
- Ciascun socio corrisponde, alla sezione presso la quale intende iscriversi o rinnovare l’iscrizione, la quota di ammissione e la quota associativa annuale comprensiva dei contributi ordinari e straordinari, secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento generale.
- I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio della struttura centrale e delle strutture territoriali anche nel caso di loro scioglimento e liquidazione.
Art. 10 – Perdita della qualifica di socio
- La qualifica di socio si perde: per estinzione della persona giuridica che abbia conseguito iscrizione come socio benemerito o per morte del socio; per dimissioni, per morosità o per provvedimento disciplinare.
Art. 11 – Rinvio al regolamento generale
- Il regolamento generale dispone sulle modalità di adesione al Club alpino italiano delle persone fisiche e delle persone giuridiche e di perdita della qualifica di socio; sulle quote associative e sui contributi ordinari e straordinari; su eventuali agevolazioni ai soci più giovani e più anziani, ai nuclei famigliari numerosi; sul tesseramento; sui diritti e sui doveri dei soci; sulla possibilità di aggregazione a più sezioni.
TITOLO III – DELL’ASSEMBLEA DEI DELEGATI (AD)
(adottato a Verona il 14 gennaio 2001)
Art. 12 – Assemblea dei delegati – Delegati
(modificato a Verona il 30 novembre 2003)
- L’AD è l’organo sovrano del Club alpino italiano; è composta dai delegati in rappresentanza delle sezioni e dei soci.
- Il presidente di ciascuna sezione è delegato di diritto della sezione che presiede; i soci di ciascuna sezione eleggono – ogni anno, nell’assemblea generale della sezione, fra i soci maggiorenni – un ulteriore delegato ogni cinquecento soci o frazione non inferiore a duecentocinquanta.
- Ciascun delegato, sia di diritto che eletto, può partecipare all’AD in rappresentanza e votare anche a nome di altri delegati della sezione a cui appartiene o di altre sezioni dello stesso raggruppamento regionale fino ad un massimo di tre; il regolamento generale ne stabilisce i limiti e le modalità.
Art. 13 – Compiti dell’AD
- L’AD assolve le seguenti funzioni specifiche:
a) adotta lo statuto;
b) adotta i programmi di indirizzo del Club alpino italiano;
c) delibera sulla relazione generale annuale del PG sullo stato del Club alpino italiano e su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno;
d) elegge il PG, i tre vicepresidenti generali, i componenti del collegio nazionale dei revisori dei conti e del collegio nazionale dei probiviri;
e) nomina i soci onorari;
f) attribuisce i riconoscimenti del Club alpino italiano;
g) delibera lo scioglimento del Club alpino italiano. - Stabilisce annualmente per le diverse categorie di soci:
a) la quota di ammissione;
b) la quota associativa annuale minima e la parte di essa da corrispondere alla struttura centrale;
c) i contributi ordinari da corrispondere integralmente alla struttura centrale;
d) delibera sui contributi straordinari da porre a carico dei soci, con vincolo di destinazione e per finalità istituzionali.
Art. 14 – Modalità di funzionamento dell’AD
- L’assemblea ordinaria si svolge entro il termine perentorio del trentuno di maggio di ciascun anno, le assemblee straordinarie ogni volta che il CDC lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del CC, del collegio nazionale dei revisori dei conti, oppure da almeno un quinto dei delegati.
TITOLO IV – DEGLI ORGANI CENTRALI
(adottato a Verona il 14 gennaio 2001)
CAPO I – COMITATO CENTRALE DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO (CC)
Art. 15 – Comitato centrale di indirizzo e di controllo
(modificato a Verona il 30 novembre 2003)
- Il CC è composto da diciannove consiglieri. Esso viene rinnovato per un terzo ogni anno.
- A ciascuna area regionale o interregionale, di cui al Titolo VII, è attribuita una quota parte del numero totale di consiglieri, in proporzione al numero di soci appartenenti all’ area al 31 dicembre dell’anno sociale precedente le elezioni; i delegati di diritto ed elettivi delle sezioni di ciascuna area regionale o interregionale eleggono localmente con le modalità stabilite dal regolamento generale i consiglieri attribuiti.
- Gli ex presidenti generali e il presidente del C.A.A.I. hanno facoltà di intervenire nelle riunioni del CC e di prendervi la parola.
Art. 16 – Compiti del CC
(modificato a Verona il 30 novembre 2003)
- Il CC esercita funzioni di indirizzo politico-istituzionale e ne controlla i risultati; nel corso dell’esercizio valuta l’adeguatezza delle risorse assegnate e la rispondenza dei risultati della gestione rispetto ai programmi adottati dall’AD; attua i compiti delegatigli dall’AD; assolve le seguenti funzioni specifiche:
a) approva i programmi del Club alpino italiano da sottoporre alle deliberazioni dell’AD;
b) redige, collaziona e riordina le proposte di modifica dello statuto, preparate per iniziativa propria, del CDC o di almeno un quinto dei delegati; ne sottopone il testo alle deliberazioni dell’AD;
c) adotta il regolamento generale per l’attuazione dello statuto; su proposta del CDC adotta il regolamento di organizzazione, il regolamento di amministrazione e di contabilità e ogni altro regolamento necessario per il funzionamento degli organi centrali o previsto dallo statuto;
d) approva, anche nelle sue modifiche, l’ordinamento di ogni struttura territoriale del Club alpino italiano;
e) approva i bilanci d’esercizio di cui al Titolo V;
f) su proposta del CDC, delibera in ordine alle adesioni, collaborazioni o convenzioni del Club alpino italiano con istituzioni di qualunque tipo, azionali o internazionali, che abbiano finalità simili; nomina i propri rappresentanti;
g) su proposta del CDC, delibera la costituzione e la partecipazione in società di capitali, per attività economiche a sostegno e per il perseguimento delle finalità istituzionali; designa i rappresentanti negli organi delle società;
h) propone all’ AD: la nomina di soci onorari e l’attribuzione dei riconoscimenti del Club alpino italiano a persone e ad enti altamente benemeriti dell’ alpinismo o del Club alpino italiano;
i) su proposta del CDC, costituisce, conferma, unifica e sopprime – quali organi tecnici centrali – commissioni ed altri organismi destinati allo svolgimento di specifiche funzioni; ne elegge e dichiara decaduti i componenti; approva preventivamente i programmi annuali di attività;
l) attribuisce incarichi ai propri componenti. - I componenti del CC partecipano alle sedute dell’AD; possono prendervi la parola senza diritto di voto.
Art. 17 – Modalità di funzionamento del CC
- Le sedute del CC si svolgono in via ordinaria almeno una volta ogni trimestre e in via straordinaria ogni volta che il CDC lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da almeno un terzo dei componenti del CC o dal collegio nazionale dei revisori dei conti.
CAPO II – COMITATO DIRETTIVO CENTRALE (CDC) – PRESIDENTE GENERALE (PG)
Art. 18 – Presidenza – Comitato direttivo centrale
(modificato a Verona il 30 novembre 2003 e il 18 dicembre 2010)
- Il PG e i vicepresidenti generali costituiscono la presidenza.
- Il CDC è composto dalla presidenza e da un altro componente che – su proposta della presidenza, formulata in funzione delle competenze professionali e di quanto richiesto dallo svolgimento dei programmi adottati – il CC elegge nella prima seduta successiva alla elezione del PG.
- Il CDC viene rinnovato parzialmente ogni anno.
- In caso di impedimento, il PG è sostituito da uno dei vicepresidenti generali da lui designato o, in mancanza di designazione, dal vicepresidente più anziano per carica
Art. 19 – Compiti del CDC e del PG
(modificato a Verona il 30 novembre 2003)
- Il CDC attua i programmi adottati dall’AD e gli indirizzi deliberati dal CC; svolge funzioni di indirizzo politico amministrativo; a tal fine individua obiettivi e risorse; adotta gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni; verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti; attua i compiti ad esso delegati dal CC; assolve le seguenti funzioni specifiche:
a) imposta e tratta tutte le questioni attinenti alle finalità istituzionali; in particolare mantiene i rapporti con le amministrazioni centrali dello Stato, con ogni tipo di organismo o istituzione, nazionale o internazionale o estero;
b) predispone i programmi del Club alpino italiano, li sottopone alla approvazione del CC e alle deliberazioni dell’AD;
c) sottopone al CC i bilanci d’esercizio di cui al Titolo V;
d) nomina e revoca il direttore; indica le priorità ed impartisce le conseguenti direttive generali dell’azione amministrativa, della gestione, dei tempi da rispettare e dei risultati da conseguire, dei quali rimane unico responsabile il direttore; su proposta di questi determina la pianta organica e le sue variazioni; fatte salve le competenze del direttore, delibera sui contratti e gli altri atti che vincolano i bilanci oltre l’esercizio e sull’assunzione di finanziamenti a medio e lungo termine;
e) attribuisce incarichi ai propri componenti e ai componenti del CC, compatibilmente con le funzioni generali e specifiche attribuite a questo organo, per ogni questione attinente alle finalità istituzionali; istituisce un sistema di controllo interno e uno di relazioni con l’esterno;
f) affida – per motivate esigenze ed entro limiti numerici prestabiliti – incarichi di consulenza e di collaborazione ad esperti dei settori attinenti alle finalità istituzionali;
g) delibera sull’edizione di pubblicazioni, anche periodiche, e ne nomina i responsabili;
h) convoca l’AD e il comitato elettorale; nomina la commissione per la verifica dei poteri;
i) convoca il congresso nazionale. - Il CDC ha facoltà di portare in AD le deliberazioni non adottate dal CC.
- I componenti del CDC partecipano alle sedute dell’AD e del CC; possono prendervi la parola senza diritto di voto.
- Il PG è il legale rappresentante del Club alpino italiano; ha poteri di rappresentanza che può anche delegare; ha la firma sociale; assolve le seguenti funzioni specifiche:
a) convoca e presiede le sedute del CDC e del CC;
b) invita persone estranee alle sedute del CDC e del CC;
c) adotta deliberazioni su questioni urgenti e indifferibili, che sottopone al CDC per la ratifica nella seduta immediatamente successiva;
d) riferisce periodicamente al CC sui risultati della gestione rispetto ai piani e ai programmi operativi deliberati dall’ AD;
e) presenta all’ AD la relazione generale annuale, accompagnata dallo stato patrimoniale del Club alpino italiano e dal conto economico dell’esercizio.
CAPO III – ORGANI TECNICI CENTRALI E STRUTTURE OPERATIVE
(modificato a Verona il 30 novembre 2003)
Art. 20 – Organi consultivi – Organi operativi – Strutture operative
- In assolvimento delle proprie funzioni specifiche, il CC può istituire:
a) organi tecnici centrali consultivi;
b) organi tecnici centrali operativi;
c) strutture operative.
Essi operano nell’ambito della struttura centrale allo scopo di favorire o svolgere per obiettivi o con continuità specifiche finalità istituzionali; al CC competono la scelta, la nomina o l’elezione dei componenti e del presidente, le funzioni di indirizzo, di coordinamento e di controllo. - Gli organi operativi di cui alla lettera b) sono retti da un unico regolamento, le strutture di cui alla lettera c) sono rette ciascuna da un proprio ordinamento, soggetto ad approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del CC, che può attribuire loro ampia autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale.
- In quest’ultimo caso le modalità di scelta, di nomina o di elezione dei componenti degli organi previsti sono stabilite dall’ordinamento stesso, anche in deroga al comma 1.
CAPO IV – COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI
Art. 21 – Collegio nazionale dei revisori dei conti
- Il collegio nazionale dei revisori dei conti è composto da due componenti effettivi ed uno supplente e da un funzionario nominato dal ministero del tesoro.
- Il collegio elegge il presidente tra i propri componenti elettivi con il compito di convocare e presiedere le sedute del collegio.
- Il collegio esercita il controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale del Club alpino italiano, ne esamina i bilanci di esercizio; esprime pareri ogni volta che è richiesto, con relazioni scritte che trasmette al CC; assiste alle sedute dell’AD, del CDC e del CC.
CAPO V – COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI
(adottato a Verona il 30 novembre 2003 e modificato a Riva del Garda il 22-23 maggio 2010)
Art. 22 – Collegio nazionale dei probiviri
- La giustizia interna al Club alpino italiano è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale o interregionale, il secondo a livello centrale; il collegio regionale dei probiviri è l’organo giudicante di primo grado, il collegio nazionale dei probiviri è l’organo giudicante di secondo grado del Club alpino italiano.
- Il collegio è composto da cinque componenti effettivi e due supplenti.
- Il collegio elegge il presidente e il vicepresidente tra i propri componenti effettivi; il presidente convoca e presiede le sedute del collegio.
- Il collegio giudica e decide sulle controversie di propria competenza – in conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti da specifico regolamento disciplinare; designa il collegio regionale dei probiviri competente a giudicare e decidere in primo grado sulle controversie tra soci, organi o strutture territoriali di diversi GR o tra struttura centrale e GR.
- Le decisioni del collegio dei probiviri sono inappellabili e vincolanti.
TITOLO V – DELL’ORGANIZZAZIONE CENTRALE – DIREZIONE – AMMINISTRAZIONE – CONTABILITÀ – BILANCI
Art. 23 – Organizzazione – Direttore – Amministrazione – Contabilità – Bilanci
(modificato a Verona il 30 novembre 2003)
- Specifico regolamento di organizzazione stabilisce la consistenza numerica, i compiti, i poteri, i controlli e i criteri di valutazione relativi al direttore, ai dirigenti e agli addetti agli uffici della struttura centrale del Club alpino italiano.
- Il direttore adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi; è responsabile della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, ha autonomi poteri di spesa, di organizzazione e di controllo del personale degli uffici della struttura centrale; è responsabile in via esclusiva della amministrazione, della gestione e dei relativi risultati; è soggetto ai controlli e ai criteri di valutazione previsti nel regolamento di organizzazione o deliberati per obiettivi specifici dal CC; partecipa alle sedute dell’AD, del CDC e del CC; cura la redazione dei relativi verbali; riferisce direttamente al presidente o a componente del CDC da lui delegato.
- I bilanci d’esercizio del Club alpino italiano sono composti dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo del 09 aprile 1991, n.127 e successive modificazioni.
- Specifico regolamento di amministrazione e di contabilità ispirato a principi civilistici e recante deroghe, anche in materia contrattuale, alle disposizioni di legge e di regolamento per gli enti pubblici nazionali, stabilisce le procedure che disciplinano il funzionamento amministrativo della struttura centrale del Club alpino italiano.
PARTE SECONDA – STRUTTURE TERRITORIALI
TITOLO VI – DELLE SEZIONI
(adottato a Verona il 30 novembre 2003)
Art. 24 – Costituzione, finalità e ordinamento delle sezioni
- Le sezioni sono costituite per volontà di un gruppo di soci che intendono promuovere il coordinato conseguimento delle finalità istituzionali in una determinata zona di attività, impiegando le risorse a disposizione, con iniziative di interesse locale e generale, in ottemperanza degli impegni assunti con la loro adesione al Club alpino italiano. La costituzione di una sezione è deliberata dal comitato direttivo regionale competente di cui al Titolo VII e approvata dal CC.
- Le sezioni sono dotate di proprio ordinamento che ne assicura una conforme autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale. L’ordinamento prevede quali organi della sezione almeno i seguenti:
a) l’assemblea dei soci;
b) il consiglio direttivo;
c) il presidente della sezione;
d) il collegio dei revisori dei conti. - Le deliberazioni degli organi sezionali sono vincolanti nei confronti dei soci della sezione.
- Dalla data di adozione del presente statuto, nel territorio di un comune può essere costituita una sola sezione. Nel territorio dei maggiori comuni nel quale sono già presenti una o più sezioni, una sottosezione può essere costituita in sezione. In questo caso la costituzione della sezione è deliberata dal CDC e approvata dal CC con le modalità e i limiti previsti dal regolamento generale.
Art. 25 – Coordinamenti locali di sezioni
- Più sezioni possono liberamente coordinare le proprie attività, anche su base provinciale, per meglio realizzare le finalità istituzionali.
Art. 26 – Costituzione, finalità e ordinamento delle sottosezioni
- Le sottosezioni sono costituite nell’ ambito di una sezione per volontà di un gruppo di soci della stessa per favorire la loro aggregazione e il conseguimento delle finalità istituzionali, quando la zona di attività della sezione occupa il territorio di più comuni o di grandi città. La costituzione di una o più sottosezioni è deliberata dal consiglio direttivo della sezione e approvata dal comitato direttivo regionale competente.
- La sottosezione fa parte integrante della sezione agli effetti del tesseramento e del computo del numero dei delegati elettivi alla AD. I soci della sottosezione hanno gli stessi diritti dei soci della sezione.
- L’ordinamento della sezione disciplina i rapporti tra sezione e sottosezione, la organizzazione della stessa, stabilisce il grado di autonomia anche patrimoniale concesso alla sottosezione e dispone sulle conseguenti responsabilità dei suoi organi.
Art. 27 – Scioglimento delle sezioni e delle sottosezioni
- Lo scioglimento della sezione o della sottosezione può essere deliberato dall’assemblea dei soci o dall’organo che ne ha deliberato la costituzione. Lo scioglimento è approvato dallo stesso organo che ne ha approvata la costituzione.
- In caso di scioglimento la liquidazione deve farsi sotto il controllo degli organi centrali nel caso di una sezione e sotto il controllo degli organi del gruppo regionale competente nel caso di una sottosezione.
Art. 28 – Rinvio al regolamento generale
- Il regolamento generale dispone sui limiti e sulle modalità relative alla costituzione e allo scioglimento delle sezioni e delle sottosezioni; sulla loro denominazione e sulla definizione della zona di attività; sulla composizione, sulle funzioni specifiche e sulle modalità di funzionamento degli organi delle sezioni; sulla trasformazione delle sottosezioni in sezioni; sui rapporti tra sezione e sezione, tra sezione e gruppo regionale competente per territorio, tra sezione e struttura centrale e tra sezione e enti locali che hanno competenza amministrativa nella zona di attività della sezione. Per quanto non previsto dal regolamento generale dispongono l’ordinamento di ciascuna sezione e l’ordinamento del raggruppamento regionale competente di cui al Titolo VII.
Art. 29 – Sezioni nazionali
(modificato a Verona il 18 dicembre 2010)
- Per il raggiungimento delle finalità istituzionali, il CDC può proporre la costituzione di sezioni non aventi una determinata circoscrizione, denominate sezioni nazionali, strutturate in un numero indeterminato di raggruppamenti su base territoriale, rette da specifico ordinamento. La costituzione di una sezione nazionale è deliberata dal CC e approvata dalla AD nella prima seduta utile.
- i soci delle sezioni nazionali sono soci ordinari del Club alpino italiano.
- Sono sezioni nazionali del Club alpino italiano: il Club alpino accademico italiano (C.A.A.I.), l’Associazione guide alpine italiane (A.G.A.I.) e il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (C.N.S.A.S.) – operante anche in coordinamento con il Servizio sanitario nazionale e il Servizio nazionale della protezione civile – dotato di caratteristiche peculiari, riconosciute da specifiche leggi dello Stato.
- L’iscrizione alle sezioni nazionali richiede il possesso dei requisiti previsti nei rispettivi ordinamenti e può avvenire:
a) presso una sezione territoriale, con adesione anche alla Sezione nazionale, in regime di doppia appartenenza contestuale;
b) direttamente presso la Sezione nazionale. - In caso di doppia appartenenza contestuale il rapporto associativo permane presso la sezione territoriale, ma, ai fini del computo dei soci utili alla definizione dei Delegati il socio si considera appartenente alla sola sezione nazionale.
- I soci con doppia appartenenza contestuale godono dell’elettorato attivo e passivo presso entrambe le sezioni, territoriale e nazionale.
- i soci delle sezioni nazionali hanno facoltà di portare uno speciale distintivo, approvato d’intesa con il CC.
- I componenti del nucleo familiare del socio iscritto alla sola sezione nazionale possono ottenere l’iscrizione con la qualifica di familiare presso una qualsiasi sezione territoriale.
Art. 30 – Sezioni particolari
(modificato a Verona il 30 novembre 2003)
- Per il raggiungimento delle finalità istituzionali, il CDC può deliberare la costituzione, sia in Italia che all’estero, di sezioni non aventi una determinata circoscrizione, denominate sezioni particolari, rette da specifico ordinamento. Il CC ne approva la costituzione.
Art. 31 – Altre sezioni
- La Società degli alpinisti tridentini (S.A.T.) fondata nel 1872 ed entrata a far parte del Club alpino italiano nel 1919, quale sua sezione, può mantenere la propria originale struttura interna ed essere organizzata e amministrata secondo il proprio ordinamento. Analogo ordinamento può essere adottato dalle sezioni della provincia di Bolzano.
TITOLO VII – DEI RAGGRUPPAMENTI REGIONALI DI SEZIONI
(adottato a Verona il 30 novembre 2003)
Art. 32 – Costituzione, finalità e ordinamento
- I soci e le sezioni appartenenti a una stessa regione o provincia autonoma costituiscono il raggruppamento regionale o provinciale del Club alpino italiano (GR).
- I GR operano per il coordinato conseguimento delle finalità istituzionali da parte delle sezioni nelle loro zone di attività e si rapportano con le regioni e province autonome nei settori nei quali esse hanno potere legislativo, in costante conformità ai programmi di indirizzo adottati dalla AD e alle deliberazioni degli organi del Club alpino italiano.
- I GR sono dotati di proprio ordinamento che ne assicura una conforme autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale. L’ordinamento prevede quali organi di ciascun GR almeno i seguenti:
a) l’assemblea regionale dei delegati (ARD);
b) il comitato direttivo regionale (CDR);
c) il presidente regionale (PR);
d) il collegio regionale dei revisori dei conti;
e) il collegio regionale dei probiviri.
Nei casi in cui, per basso numero di sezioni o di soci o per altri motivi, non sono formati tutti gli organi di un GR, quelli mancanti – esclusi gli organi di cui alle lettere a), b) e c), ma inclusi gli organi tecnici di cui al successivo comma 8 – possono essere sostituiti da organi interregionali per accordo diretto dei GR interessati finitimi o, in difetto di accordo, con delibera del CDC – l’uno e l’altra soggetti ad approvazione da parte del CC. - La ARD è l’organo sovrano del GR nell’espletamento delle funzioni ad esso attribuite. È composta dai medesimi delegati di diritto ed elettivi – di cui al Titolo III – in rappresentanza delle sezioni e dei soci della regione o provincia autonoma. Il funzionamento della ARD è retto dalle norme adottate per il funzionamento della AD in quanto applicabili. Le deliberazioni della ARD sono vincolanti nei confronti dei soci e delle sezioni del GR.
- Il CDR è l’organo di gestione del GR; rappresenta il Club alpino italiano e unitariamente le sezioni e i soci del GR presso gli organi della regione o provincia autonoma ed altri enti operanti su un territorio comune a più sezioni dello stesso GR; tutela gli interessi, singoli o collettivi, del Club alpino italiano, delle sezioni e dei soci del GR nei loro confronti; ha il potere di perfezionare accordi con gli organi di quegli enti, per conto delle sezioni rappresentate ma non può assumere impegni che coinvolgono le sezioni del GR se non per programmi annuali o pluriennali adottati dalla ARD, o stipulati su mandato della stessa ARD o delle sezioni direttamente interessate. Può assumere impegni che coinvolgono il Club alpino italiano ove a ciò delegato espressamente con delibera del CDC, al quale risponde del proprio operato.
- Il PR è il legale rappresentante del GR. I presidenti regionali costituiscono la conferenza nazionale dei PR. Essa ha funzioni consultive; è convocata – almeno una volta all’anno – e presieduta dal PG; ad essa partecipano i componenti del CDC e del CC.
- Il collegio regionale dei revisori dei conti e il collegio regionale dei probiviri hanno funzioni analoghe a quelle dei corrispondenti organi nazionali.
- Ciascun GR può costituire organi tecnici consultivi o operativi territoriali, allo scopo di favorire o di svolgere per obiettivi o con continuità specifiche finalità istituzionali nel territorio di competenza del GR.
- Sono mantenute, con la denominazione di area regionale o interregionale, le maggiori entità territoriali, esistenti alla data di adozione del presente statuto, per la attribuzione proporzionale dei consiglieri centrali. L’AD può modificare il numero delle aree e dei GR attribuiti a ciascuna di esse.
- Fermo quanto disposto per la elezione dei componenti del CC, più GR operanti nella stessa area interregionale possono indire sedute congiunte delle rispettive ARD; possono deliberare l’adozione o il mantenimento di forme di coordinamento e di collaborazione comuni, per accordo diretto e in conformità ai propri ordinamenti o a specifici regolamenti.
Art. 33 – Coordinamenti locali di sezioni
- I coordinamenti locali di sezioni di cui al Titolo VI hanno poteri di rappresentanza nei confronti degli enti locali ed altri, nella misura delegata dalle stesse sezioni e a condizione che i coordinamenti comprendano tutte le sezioni aventi zona di attività inclusa nella area nella quale quegli enti hanno competenza amministrativa, oppure che gli organi competenti del proprio raggruppamento regionale abbiano rilasciato una delega specifica.
Art. 34 – Rinvio al regolamento generale
- Il regolamento generale dispone sulle condizioni per la costituzione anche parziale o la modifica di organi interregionali di più GR operanti in regioni finitime; sulla denominazione dei GR; sulla composizione, sulle funzioni specifiche e sulle modalità di costituzione e di funzionamento degli organi dei GR, inclusi gli organi tecnici consultivi e operativi; sulle condizioni di eleggibilità alle cariche negli stessi organi; sulle condizioni per la costituzione e la modifica del territorio delle singole aree regionali o interregionali previste per la attribuzione proporzionale dei consiglieri centrali; sulle funzioni della conferenza nazionale dei PR; sulle modalità di funzionamento transitorie degli organi preesistenti fino alla costituzione degli organi regionali previsti e alla successiva elezione dei loro componenti. Per quanto non previsto dal regolamento generale dispone l’ordinamento di ciascun GR.
PARTE TERZA – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
TITOLO VIII – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Art. 35 – Cariche sociali
(adottato a Verona il 30 novembre 2003)
- Le cariche negli organi della struttura centrale e delle strutture territoriali sono elettive e a titolo gratuito, salvo rimborso delle sole spese di missione. Le elezioni e le designazioni sono effettuate con voto libero e segreto.
- Possono essere candidati alle cariche di cui al comma precedente solo i soci maggiorenni, ordinari e famigliari, dopo almeno due anni compiuti dalla loro adesione al Club alpino italiano, in possesso delle competenze ed esperienze inerenti alla carica. Gli eletti durano in carica non più di tre anni. Essi sono rieleggibili una prima volta e lo possono essere ancora dopo almeno un anno di interruzione. Quest’ultima disposizione può essere derogata dall’ordinamento delle sezioni per le cariche elettive nei propri organi, escluso il presidente sezionale.
- Sull’eventuale rinnovo degli organi della struttura centrale e delle strutture territoriali per una parte ogni anno dispongono i relativi ordinamenti.
- Il regolamento generale – salvi i criteri specifici di eleggibilità e di ineleggibilità dei soci alle cariche sociali – individua le situazioni di incompatibilità, con riferimento ai componenti degli organi di giudizio e di controllo e ai componenti degli organi della struttura centrale e delle strutture territoriali che esercitano specifici poteri di controllo nei confronti di organi di livello inferiore; nonché le cause di decadenza. Le cause di ineleggibilità sopravvenute dopo l’elezione comportano la decadenza automatica dalla carica ricoperta.
Art. 36 – Responsabilità personali e collegiali – Regolamento disciplinare
(adottato a Verona il 30 novembre 2003)
- L’inosservanza da parte del socio degli impegni assunti con l’adesione al Club alpino italiano è in ogni caso perseguibile nelle sedi, nonché in conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti in specifico regolamento disciplinare.
- Il procedimento nei confronti del singolo non esclude eventuali azioni nei confronti dell’organo collegiale di cui il socio è componente, sempre in conformità al regolamento disciplinare.
- Il regolamento disciplinare stabilisce le procedure alle quali si attengono gli organi del Club alpino italiano e delle strutture territoriali e più in generale ciascuno dei soggetti che contendono in giudizio; fissa i termini entro i quali si possono presentare gli esposti o i ricorsi e gli organi giudicanti devono concludere i procedimenti; stabilisce le sanzioni, proporzionate alla gravità delle inosservanze, irrogabili ai soci o agli organi del Club alpino italiano e delle strutture territoriali o alle stesse strutture territoriali.
- Ogni controversia comunque connessa alle attività istituzionali che coinvolga soci, organi di strutture centrali e territoriali e le strutture stesse, a qualunque livello, è devoluta in via esclusiva agli organi di giudizio interni del Club alpino italiano. L’eventuale ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria non può intervenire se non dopo l’esaurimento delle procedure interne, nel corso delle quali le parti sono tenute all’obbligo di riservatezza.
Art. 37 – Ordinamento delle strutture territoriali
(adottato a Verona il 30 novembre 2003)
- L’ordinamento del Club alpino italiano prevale sugli ordinamenti delle strutture territoriali; le norme di questi ultimi – quando incompatibili con il primo – perdono immediatamente efficacia e le strutture territoriali adeguano il proprio ordinamento entro il termine perentorio di un anno dalla comunicazione di adozione delle modifiche dell’ordinamento del Club alpino italiano da parte del CDC.
- L’ordinamento delle strutture territoriali, anche nelle sue modifiche, non ha efficacia se non dopo approvazione da parte del CC.
- In qualunque caso di inerzia o di grave inosservanza accertata, l’organo di una sezione è supplito dal corrispondente organo del raggruppamento regionale competente e questo dal corrispondente organo della struttura centrale, d’ufficio o su istanza delle parti interessate. La ARD è supplita dal CC. Il regolamento disciplinare dispone sui casi di inerzia o di inosservanza ripetuta.
Art. 38 – Regolamento generale
(adottato a Verona il 14 gennaio 2001)
- Il regolamento generale – individuando quando necessario gli organi del Club alpino italiano o le strutture territoriali competenti, le sedi e i termini – traduce in procedure i principi statutari, in particolare per quanto riguarda:
a) finalità del Club alpino italiano; tipi e usi di stemmi e distintivi; pubblicazioni;
b) iscrizione al Club alpino italiano nelle diverse categorie di soci; cessazione della qualità di socio; nomina dei soci
onorari
c) diritti e obblighi dei soci; gratuità delle cariche elettive e degli incarichi su base volontaristica; criteri specifici di eleggibilità e di ineleggibilità alle cariche sociali e di incompatibilità tra cariche sociali; loro accertamento; quote annuali sociali, contributi ordinari e straordinari; tesseramento;
d) costituzione e scioglimento delle sezioni e delle sottosezioni di soci, nel territorio nazionale e all’estero; delle sezioni nazionali e particolari; delle altre strutture territoriali; individuazione di compiti particolari da attribuire alle strutture territoriali e norme generali per il loro funzionamento;
e) elezione dei delegati dei soci per l’AD, costituzione del comitato elettorale e della commissione per la verifica dei poteri;
f) elezione dei soci negli organi del Club alpino italiano; modalità di funzionamento di questi ultimi; composizione e modalità di funzionamento degli organi tecnici centrali e territoriali;
g) metodo di attribuzione del numero di consiglieri alle aree regionali o interregionali; rinnovazione parziale annuale degli organi – anche tecnici – delle strutture centrale e territoriali del Club alpino italiano;
h) convocazione del congresso nazionale;
i) violazioni, controversie, ricorsi, provvedimenti disciplinari; - In tutti i casi contemplati nel comma 1, o quando il CC ne ravvisi la opportunità, il regolamento generale può rinviare a specifici regolamenti, purché nel regolamento generale siano individuati gli organi responsabili della redazione e della approvazione degli stessi.
- Il CC coordina le disposizioni del regolamento generale con le norme dello statuto, entro e non oltre sei mesi dalla adozione dello stesso da parte dell’AD.
Art. 39 – Modifiche dello statuto
(modificato a Verona il 30 novembre 2003)
- Le modifiche dello statuto sono inoltrate in plico unico – nel testo integrale redatto dal CC – ai presidenti e a tutti i delegati presso le rispettive sezioni, almeno trenta giorni di calendario prima dell’AD; l’AD è validamente costituita quando sia stata verificata la presenza, anche per delega, della maggioranza dei delegati; le modifiche sono adottate se approvate con il voto favorevole di almeno due terzi dei votanti presenti in aula, di persona o per delega, al momento del voto; dal computo dei votanti sono esclusi gli astenuti.
- Dopo ogni modifica dello statuto adottata dalla AD, il CC cura la collazione dei testi; la uniformazione delle parti dello statuto non modificate alle modifiche adottate, in particolare per quanto riguarda i termini utilizzati, la denominazione di organi, strutture, uffici, il riordino della numerazione di parti, titoli e articoli, nonché il controllo dei riferimenti e dei rinvii esistenti. Gli interventi sopra elencati non costituiscono modifica dello Statuto.
Art. 40 – Interpretazione autentica dell’ordinamento del Club alpino italiano
(adottato a Verona il 30 novembre 2003)
- L’interpretazione autentica di una norma degli ordinamenti delle strutture centrale e territoriali del Club alpino italiano è sottoposta all’esame preliminare dell’organo che aveva redatto e approvato la norma e successivamente rimessa all’organo che l’aveva adottata, per la ratifica della interpretazione della norma stessa.
- L’interpretazione della norma ha carattere permanente ed efficacia retroattiva a partire dalla data di adozione dell’ultima modificazione della norma stessa.
- Il regolamento generale indica i soggetti legittimati e dispone sulle modalità di richiesta, di preparazione, di approvazione e di adozione della interpretazione autentica di una norma.
Art. 41 – Scioglimento del Club alpino italiano
- L’AD – con le modalità e maggioranze previste per le modifiche dello statuto – può deliberare lo scioglimento del Club alpino italiano e la nomina di un commissario ad hoc per la liquidazione e la devoluzione del patrimonio del Club alpino italiano a fini di pubblica utilità.
Art. 42 – Poteri di vigilanza
(modificato a Verona il 30 novembre 2003)
- Nell’ambito di una effettiva autonomia del Club alpino italiano, il ministero vigilante esercita i seguenti poteri:
a) approvazione dello statuto e dello scioglimento del Club alpino italiano deliberato dalla AD;
b) nomina di un commissario straordinario – anche nella persona del PG – con poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, nei casi e nei termini perentori previsti dalla legge 26 gennaio 1963, n.91, articolo 8;
c) approvazione del regolamento di contabilità e dei bilanci d’esercizio annuali, limitatamente alla struttura centrale del Club alpino italiano. - I poteri di vigilanza sono limitati al controllo di legittimità degli atti trasmessi e non interessano in alcun caso le scelte strategiche degli organi del Club alpino italiano.
- Le approvazioni di cui alle lettere a) e c) del comma 1 sono dovute nel termine perentorio di sessanta giorni. In mancanza di comunicazione scritta e motivata entro tale termine, i documenti trasmessi si intendono approvati a tutti gli effetti.